Sentenza Corte Costituzionale n. 121/2022: illegittimità costituzionale della legge 30/2021 della Regione Basilicata

Con la sentenza n. 121/2022, la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso presentato il 30 settembre 2021 dal Consiglio dei Ministri avente ad oggetto l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) e dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 26 luglio 2021, n. 30, con cui la Regione aveva apportato delle modifiche alle leggi regionali n. 1/2010 e n. 8/2012.

Le norme censurate

La Regione aveva previsto importanti limitazioni all’installazione e costruzione di impianti a fonti rinnovabili. Di seguito le novità che erano state introdotte.

Impianti fotovoltaici

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, era previsto che:

  • il limite di potenza massima di 10 MW, preesistente nel PIAER, facesse riferimento esclusivamente alle aree cosiddette “brownfield”, identificate come aree “già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto […], tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006”.
  • per tutte le altre aree “greenfield” era stato invece introdotto un nuovo limite di potenza di 3 MW, preservando la possibilità di aumentarlo del 20%, ove i progetti comprendessero interventi a supporto dello sviluppo locale.

Impianti eolici

Indipendentemente dall’area in cui ricadevano, gli impianti eolici avrebbero dovuto soddisfare dei vincoli tecnici minimi per poter essere esaminati “ai fini dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D. lgs. 387 del 2003”:

  • velocità media annua del vento a 25 metri dal suolo pari a 6 m/s (a fronte del precedente valore pari a 4 m/s);
  • ore di funzionamento dell’aerogeneratore pari a non meno di 2500 ore (a fronte delle precedenti 2000 ore);
  • studio anemologico da includere nel progetto definitivo, effettuato da società certificate e/o accreditate, avente ad oggetto rilevazioni e raccolta di dati sul vento per la durata di almeno tre anni (a fronte della precedente durata di 1 anno).

La decisione

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme sopra menzionate per contrasto con i principi fondamentali in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” di cui all’articolo 117, comma 3 della Costituzione. Inoltre, tali norme si scontrano con il principio previsto dal diritto comunitario di massima diffusione delle fonti d’energia rinnovabili.

Secondo la Corte, infatti, le suddette previsioni avevano lo scopo di dettare requisiti vincolanti, senza lasciare margine di discrezionalità all’amministrazione. Addirittura, condizionavano lo stesso avvio dell’iter di autorizzazione o comunque, precludendone l’esito positivo.

Per tal motivo la Corte ha ritenuto che “i canoni ermeneutici sopra evocati assegnano alle disposizioni in esame il senso di una cristallizzazione per legge di requisiti, che comprime la valutazione in concreto riservata al procedimento autorizzativo, in aperto contrasto con i principi fondamentali della materia concorrente produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.

▼                  ▲                  ▼

Contattaci per maggiori informazioni.


0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *