Decreto Agrivoltaico: novità in materia di incentivi per gli impianti agrivoltaici innovativi

In data 13 febbraio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”) del 22 dicembre 2023, n. 436 (il “Decreto Agrivoltaico”) che promuove la realizzazione di sistemi agrivoltaici innovativi di natura sperimentale. Il Decreto Agrivoltaico entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (ossia il 14 febbraio 2024).

Il Decreto Agrivoltaico prevede l’introduzione di un regime di favore – che durerà fino al 30 giugno 2026 – per gli impianti agrivoltaici di natura sperimentale 1 , in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal Piano nazionale ripresa resilienza (“PNRR”), per una capacità totale di 1,04 GW e una produzione di energia elettrica di almeno 1300 GWh all’anno.

Gli incentivi – Art. 1 comma 2 del Decreto Agrivoltaico

Ai sistemi agrivoltaici è riconosciuto un incentivo composto da:

  • un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibili;
  • una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.

I soggetti beneficiari – Art. 4 del Decreto Agrivoltaico

I soggetti beneficiari della misura sono:

  • imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del codice civile2 e le cooperative o loro consorzi e associazioni temporanee di imprese agricole;
  • associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla precedente lettera.

Non è consentito, tuttavia, l’accesso agli incentivi agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure bandite ai sensi del Decreto Agrivoltaico. In particolare, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Decreto Agrivoltaico, gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile (quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione). L’acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori.

Modalità e requisiti generali per l’accesso agli incentivi – Art. 5 del Decreto Agrivoltaico

Accedono ai meccanismi incentivanti:

  • a seguito di iscrizione in appositi registri (nel limite del contingente di 300 MW), gli impianti agrivoltaici di potenza fino a 1 MW nella titolarità dei soggetti beneficiari di cui all’art. 4, comma 1 lett. a), del Decreto Agrivoltaico;
  • a seguito di partecipazione a procedure pubbliche competitive (nel limite del contingente di 740 MW), gli impianti agrivoltaici di qualsiasi potenza nella titolarità dei soggetti beneficiari di cui all’art. 4 del Decreto Agrivoltaico.

    Inoltre, gli impianti devono rispettare i seguenti requisiti:
  • possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto3 ;
  • possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
  • rispettano i requisiti di cui all’Allegato 2, lettera a) in tema di caratteristiche progettuali e costruttive del sistema agrivoltaico;
  • garantiscono la continuità dell’attività di coltivazione agricola e pastorale sottostante l’impianto;
  • gli impianti sono di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;
  • sono conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale;
  • possesso di dichiarazione di un istituto bancario4 che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento.

Criteri di selezione dei progetti – Art. 7 del Decreto Agrivoltaico

Le istanze di partecipazione alle procedure per l’accesso agli incentivi sono inviate al Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”) tramite il sito www.gse.it, allegando:

  • l’offerta di riduzione della tariffa di riferimento;
  • la documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti generali previsti per l’accesso agli incentivi elencati al paragrafo precedente;
  • la documentazione necessaria a comprovare il rispetto del seguente criterio di priorità: maggiore percentuale di energia elettrica autoconsumata per alimentare le utenze dell’impresa agricola rispetto alla produzione netta dell’impianto, definita sulla base dei dati di progetto

Tempi massimi per la realizzazione degli interventi e comunicazione di entrata in esercizio degli impianti – Artt. 8 e 9 del Decreto Agrivoltaico

Gli impianti risultati in posizione utile nelle relative graduatorie devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di comunicazione dell’esito della procedura e comunque non oltre il 30 giugno 20265 . Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta l’applicazione di una decurtazione della tariffa spettante dello 0.5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 9 mesi di ritardo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
Nel caso in cui non sia rispettato il termine di 9 mesi di ritardo, il GSE dichiara la decadenza del diritto di accesso a tutti i benefici previsti dal Decreto Agrivoltaico e, qualora l’impianto venga successivamente riammesso ai meccanismi di incentivazione, applica a tale impianto una riduzione del 20% della tariffa incentivante.

I soggetti titolari degli impianti sono tenuti a comunicare al GSE la data di entrata in esercizio degli impianti entro i 30 giorni successivi all’avvio dell’esercizio stesso e comunque non oltre il 31 luglio 2026. La mancata comunicazione entro il suddetto termine comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto e il primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione tardiva.

Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti – Art. 10 del Decreto Agrivoltaico

Il GSE, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, per un periodo di 20 anni, eroga gli incentivi secondo le seguenti modalità:

  • per gli impianti di potenza non superiore a 200 kW6 , il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva; ovvero
  • per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo dell’energia elettrica zonale orario e:
    1) ove tale differenza sia positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;
    2) nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti.

Le Regole Operative – Art. 12 del Decreto Agrivoltaico

Entro 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto Agrivoltaico, il MASE provvederà – su proposta del Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”) – ad approvare le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi.
Il GSE pubblicherà un primo avviso pubblico per la presentazione delle istanze entro trenta giorni dall’approvazione delle regole.

Cumulabilità degli incentivi – Art. 13 del Decreto Agrivoltaico

Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno.

L’accesso agli incentivi di cui al Decreto Agrivoltaico è alternativo al ritiro dedicato e al meccanismo di scambio sul posto.

Revoche dei benefici – Art. 15 del Decreto Agrivoltaico

I benefici sono revocati nei seguenti casi:

  • perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità;
  • dichiarazioni mendaci contenute nell’istanza di accesso al contributo o rese in qualunque altra fase del procedimento;
  • violazione dei principi generali di DNSH e/o tagging climatico;
  • mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi;
  • realizzazione di un impianto di potenza inferiore a quella ammessa in graduatoria;
  • negli altri casi individuati dalle regole operative.

Per maggiori dettagli si invita a consultare il testo del Decreto Agrivoltaico disponibile al seguente link www.mase.gov.it/sites/default/files/Dm%20Agrivoltaico%20Firmato.pdf

Avv. Pinella Altiero,, Avv. Marco Muscettola, Dott.ssa Aessia Francesca Sblendido

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1 Ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. b), del Decreto Agrivoltaico, si definisce impianto agrivoltaico di natura sperimentale “l’impianto agrivoltaico che adotta congiuntamente: 1. soluzioni integrate innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione; 2. sistemi di monitoraggio, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria-CREA in collaborazione con il GSE, che consentano di verificare l’impatto dell’installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate. Gli indicatori sul recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici, sono individuati dal GSE, sentito il CREA, nell’ambito delle regole applicative (…)”.

2 Art. 2135 c.c.: “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.

3 in luogo della suddetta documentazione è possibile accedere alle procedure bandite ai sensi del Decreto Agrivoltaico presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto.

4 In caso di associazioni temporanee di imprese, la dichiarazione dell’istituto bancario può riferirsi anche a uno solo dei soggetti che compongono l’ATI.

5 I predetti termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell’impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore e comunque non possono andare oltre il 30 giugno 2026.

6 I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l’applicazione del regime di cui alla lettera b).


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