Decreto Aiuti: nuove misure urgenti sulle politiche energetiche

Con il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, entrato in vigore il 18 maggio 2022, (di seguito, per brevità, “Decreto Aiuti” oppure “D.L. 50/2022”) sono state adottate “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

Tra gli interventi di maggior rilievo nel settore delle fonti rinnovabili, segnaliamo l’introduzione di:

  • misure di semplificazione degli iter autorizzativi;
  • disposizioni relative alle aree idonee all’installazione degli impianti FER;
  • misure sul credito d’imposta ed altri incentivi;
  • disposizioni per il settore agricolo.

Nel documento sviluppato dal team Energy di Lexia Avvocati troviamo il dettaglio delle nuove misure e disposizioni del Decreto Aiuti in tema energie rinnovabili.

▼                  ▲                  ▼

Decreto Aiuti: semplificazione degli iter autorizzativi

Artt. 6, 7, 10 del Decreto Aiuti

Semplificazione del procedimento di VIA statale

Per i progetti sottoposti a VIA di competenza statale è previsto che, nel caso in cui i pareri delle altre amministrazioni coinvolte siano contrastanti, le eventuali deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri 1 sostituiscano il provvedimento di VIA (art. 7 del Decreto Aiuti).

La norma prevede inoltre che tali deliberazioni confluiscano nel procedimento autorizzatorio unico, che deve essere concluso dall’amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni.

L’autorizzazione si intende rilasciata nel caso in cui il Consiglio dei ministri si esprima per il rilascio del provvedimento di VIA e decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni.

Proroga della VIA

Un’importante precisazione viene introdotta all’art. 25 comma 5 del d.lgs 152/2006. Viene infatti specificato che, laddove non sia cambiato nel frattempo il contesto ambientale di riferimento, il provvedimento di proroga della VIA non può contenere ulteriori e diverse prescrizioni rispetto a quelle già contenute nel provvedimento di VIA originario.

Esclusione dalla VIA per gli elettrodotti aerei

Sono inoltre esclusi ora dalla VIA statale gli elettrodotti aerei aventi tensione nominale di esercizio superiore a 150 kW e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km. Sono esclusi anche quelli in cavo interrato in corrente alternata con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri.

Procedure autorizzative per le Aree Idonee

È previsto che l’autorità competente in materia paesaggistica si esprima con parere obbligatorio non vincolante nei casi di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti FER e di quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale (funzionale all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili). Esse devono ricadere in aree idonee nei procedimenti di autorizzazione (inclusi quelli per l’adozione della VIA).

Decorso inutilmente il termine per l’espressione di tale parere, l’amministrazione competente provvede comunque in merito alla domanda di autorizzazione.

Decreto Aiuti: Nuove aree idonee all’installazione degli impianti FER

Art. 6 del D.L. 50/2022

Sono state introdotte alcune modifiche in riferimento all’individuazione delle “aree idonee” all’installazione di impianti FER. In particolare, oltre alle ipotesi già previste, sono state aggiunte le aree che non ricadono nel perimetro dei beni sottoposti a tutela (ai sensi del d.lgs. del 22 gennaio 2004, n. 422), né nella fascia di rispetto di tali beni.

A tal riguardo, viene precisato che “la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici”.
Tale nuova disposizione fa comunque salve le previgenti ipotesi di aree idonee previste dall’art. 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021.

Misure sul credito d’imposta

Artt. 2, 4 e 14 Decreto Aiuti

L’art. 2 del Decreto Aiuti ha inciso sul regime del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, previsto in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale. Ha elevato i valori percentuali già previsti dai precedenti decreti, portando la soglia del contributo alle seguenti misure:

  • 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022: contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale (art. 4 del. d.l. 21/2022);
  • 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022: contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (art. 5 del. d.l. 17/2022);
  • 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022: contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica (art. 3 comma 1 del d.l. 21/2022).

L’art. 4 del D.L. 50/2022 (modificando la disciplina di cui al d.l. 27 gennaio 2022 n. 4) ora prevede, per le imprese “a forte consumo di gas naturale2”, un’estensione al primo trimestre 2022 del contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e può essere ceduto a soggetti diversi dalle suddette imprese, ad esempio ad istituti di credito.

Disposizioni per il settore agricolo

Art. 8 Decreto Aiuti

È ritenuta ammissibile la concessione di aiuti in favore delle imprese appartenenti al settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile. Gli impianti devono trovarsi sulle coperture delle proprie strutture produttive e devono avere potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica (compreso quello famigliare). Tali imprese possono anche vendere in rete l’energia elettrica prodotta.
Tuttavia, trattandosi di aiuti di stato, è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea ai fini dell’efficacia di tale disposizione.

Si ricorda che l’efficacia delle previsioni del Decreto Aiuti è subordinata alla conversione in Legge, che dovrà necessariamente intervenire entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto.

Contattaci per ulteriori informazioni sulle novità del Decreto Aiuti.

Avv. Pinella Altiero, Avv. Nicoletta Bezzi

▼                  ▲                  ▼

1 Ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400: “Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti”.

2 Vale a dire le imprese che operano in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 dicembre 2021, n. 541 e che hanno consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.


0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *