Decreto Energia: le novità in tema di energie rinnovabili

Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito con modificazioni, in L. del 27 aprile 2022 n. 34

Il Decreto Energia, entrato in vigore in data 2 marzo 2022, è stato convertito in legge con alcune modifiche mediante la legge n. 34 del 27 aprile 2022 (la “Legge di conversione”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore in data 29 aprile 2022. Il Decreto riporta misure urgenti volte a incidere sul settore delle fonti rinnovabili e a contenere il costo dell’energia elettrica e del gas naturale

Le maggiori novità legate al settore delle fonti rinnovabili sono le seguenti:

  • misure di semplificazione degli iter autorizzativi per impianti fotovoltaici, flottanti e agrovoltaici;
  • disposizioni relative alle aree idonee all’installazione degli impianti FER;
  • nuove agevolazioni per gli interventi nel Sud Italia e promozione dell’impiego di biocarburanti;
  • incentivi statali.

Il team Energy di Lexia Avvocati ha sviluppato un documento per illustrare nel dettaglio le novità introdotte nel Decreto Energia.

▼                  ▲                  ▼

Misure di semplificazione degli iter autorizzativi

Art. 6 comma 9-bis del d. lgs. 28/2011, così come modificato dall’art. 9 del D.L 17/2022

Novità sull’applicazione della PAS e in materia di VIA

Il nuovo Decreto prevede che siano autorizzabili mediante PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) anche i seguenti impianti:

  • impianti fotovoltaici fino a 20 MW e relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione, localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale. La localizzazione include anche discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, che non verranno più utilizzati e per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ha attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale.
  • impianti fotovoltaici fino a 10 MW nelle aree classificate idonee, illustrate nel capitolo successivo;
  • impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative e che non compromettano la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, come il montaggio di moduli elevati da terra (anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi) e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. Non devono inoltre distare più di 3 Km da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

Per queste tipologie di impianti è inoltre previsto un limite elevato a 20 MW. Il proponente deve tuttavia allegare un’autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree qualificate dalle Regioni come aree sensibili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio (rientranti nell’elenco di cui alla lettera f) dell’allegato 3 del DM 10 settembre 2010).

PAS anche per gli impianti flottanti

Secondo l’art 9-ter, la PAS si applica anche per la realizzazione di “impianti solari fotovoltaici con una potenza fino a 10 MW, ivi comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione”.

In ogni caso, valgono sempre le disposizioni relative alla procedura di VIA e di tutela delle risorse idriche, ad eccezione degli impianti installati in bacini d’acqua collocati all’interno delle aree protette. 

A tal riguardo, si precisa che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Conversione dovrà essere adottato un decreto ministeriale recante i criteri per l’inserimento e l’integrazione di tali impianti sotto il profilo ambientale.

Applicazione della DILA

Secondo l’art. 9 del D.L. 17/2022 la realizzazione delle opere è soggetta a DILA (dichiarazione di inizio lavori asseverata) nel caso di interventi di modifica non sostanziale, che determinino cioè un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse, senza incremento dell’area occupata.

Semplificazioni per impianti rinnovabili in aree idonee: PAS, AU e DILA

Nell’art 12 del nuovo Decreto Energia vengono riportate significative novità rispetto all’ambito di applicazione delle PAS, AU e DILA per impianti da realizzare nelle aree idonee identificate nell’art. 20 del d.lgs. 199/2021.

Gli interventi riguardano:

  • la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse,
  • il potenziamento, il rifacimento e l’integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse, senza variazione dell’area interessata.

Tali interventi sono soggetti alle seguenti procedure per impianti di potenza:

  • fino a 1 MW: si applica la DILA;
  • superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la PAS;  
  • superiore a 10 MW: si applica la AU.

Sono naturalmente fatte salve le eventuali semplificazioni disposte dagli articoli 6, comma 9-bis1, 6-bis2 e 7-bis3, comma 5 del d.lgs. 28/2011.

Modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW

Non ci sono modifiche alla disciplina riguardante la costruzione degli impianti di potenza compresa tra 50 e 200 kw, da installare secondo le modalità riportate nel comma 5 dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 28/2011. Ai fini della relativa autorizzazione, il decreto prevede l’estensione del Modello unico secondo criteri e modalità definite dal decreto del Ministero della Transizione ecologica, la cui adozione dovrà avvenire entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Energia (art. 10 D.l. 17/2022).

Decreto Energia: aree idonee all’installazione degli impianti FER

Art. 10 – bis, 12, 18 del D.L. 17/2022

In tema di aree idonee all’installazione di impianti FER (Fonti Energia Rinnovabile), l’art. 12 del nuovo Decreto Energia ha innanzitutto escluso che il parere dell’autorità paesaggistica abbia carattere vincolante nei procedimenti autorizzativi all’installazione degli impianti nelle aree idonee, compresi i procedimenti di valutazione di impatto ambientale.

Sono state introdotte però delle modifiche significative in relazione all’individuazione delle “aree idonee” all’installazione di impianti FER.
Nelle aree a destinazione industriale è ammessa la costruzione di impianti solari fotovoltaici e termici, purché tali impianti ricoprano una superficie non superiore al 60% dell’area industriale di pertinenza, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti.

È inoltre previsto dall’art. 10 – bis che i medesimi impianti possano essere installati su strutture di sostegno appositamente realizzate.
L’art. 20 del d.lgs 199/2021 – così come modificato dall’art. 12 del D.L. 17/2022 – prevede inoltre la futura emanazione da parte del Ministro della transizione ecologica di decreti contenenti i principi e i criteri ai fini della successiva individuazione, da parte delle Regioni, di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti FER.

In ogni caso, ad ora sono considerate idonee le aree:

  • per i soli impianti fotovoltaici, i siti su cui sono già presenti impianti fotovoltaici e sui quali, senza variazione dell’area occupata, sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l’aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell’impianto fotovoltaico;
  • sempre per i soli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra e in assenza di vincoli previsti nel codice dei beni culturali e del paesaggio, le aree:
    • agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
    • interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
    • adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri (art. 12 del D.L. Energia);
  • i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali (art. 18 del D.L. Energia);
  • i siti dove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
  • le aree dei siti oggetto di bonifica;
  • le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.

Nuovi interventi e agevolazioni per operazioni nel Sud Italia

Art. 14 del D.L. 17/2022

È prevista una nuova tipologia di contributo, sotto forma di credito d’imposta, destinata alle aziende che effettuano investimenti correlati alla produzione di energia da fonti rinnovabili nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. È applicabile anche qualora l’efficientamento energetico venga raggiunto tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici.

L’agevolazione è tuttavia limitata ai “costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle strutture produttive” (art. 14 comma 2 D.L. 17/2022).
La norma precisa, inoltre, che tale credito non è destinato a concorrere alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Nell’art. 14 comma 1 D.L. 17/2022 è riconosciuta poi una cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo – tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive – non implichi il superamento del costo sostenuto.

Promozione dell’impiego di biocarburanti

Art. 17 del D.L. 17/2022

Il nuovo Decreto Energia promuove inoltre l’utilizzo dei biocarburanti da utilizzare in purezza, prevedendo dal 2023 un utilizzo pari a 200.000 tonnellate e riconoscendo anche la facoltà di riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all’interno di siti di bonifica di interesse nazionale.

Viene infatti stabilito, in aggiunta alle ipotesi già disciplinate, che dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 500.000 tonnellate ed è incrementata di 100.000 tonnellate all’anno nel successivo triennio. A tal riguardo, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza è incentivata mediante l’erogazione di un contributo assegnato sulla base di procedure competitive. La durata ed il valore di tali incentivi verranno definiti con successivi decreti.

A tal proposito, è stato istituito il “Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN“, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l’anno 2022, a euro 45 milioni per l’anno 2023 e a euro 10 milioni per l’anno 2024 (art. 17 comma 1 D.L. 17/2022).

Incentivi Statali per gli impianti FER

Art. 11 D.L. 17/2022

L’accesso agli incentivi statali è stato esteso a:

  • impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative. La condizione è che vengano realizzati dei sistemi di monitoraggio elevati da terra che consentano di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola e la continuità delle attività delle aziende agricole (in sede di conversione è stato eliminato il limite di occupazione massima del 10% della superficie aziendale). Tali sistemi di monitoraggio dovranno essere conformi alle linee guida da adottarsi da parte del Consiglio per la ricerca e l’agricoltura e il GSE entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione.
  • impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate, ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni, dove compatibili con altri usi (art. 65 comma 1 septies);
  • particelle su cui insistono gli impianti agrovoltaici, che non potranno poi essere oggetto di ulteriori richieste di installazione di impianti fotovoltaici per i 10 anni successivi al rilascio degli incentivi statali, anche qualora i terreni siano stati oggetto di frazionamento o trasferimento (art. 65 comma 1 octies).

Contattaci per ulteriori informazioni sulle novità del Decreto Energia.

Avv. Pinella Altiero, Avv. Nicoletta Bezzi

▼                  ▲                  ▼

[1] Art. 6 comma 9-bis del d.lgs 28/2011- PAS applicabile a: (i) impianti fotovoltaici fino a 20 MW in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, o in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati (o in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento); (ii) impianti fino a 10 MW nelle aree classificate idonee; (iii) impianti agrovoltaici non distanti più di 3 Km da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. [2] Art. 6-bis d.lgs 28/2011- casi di applicazione della DILA. [3] Art.7-bis comma 5 d.lgs. 28/2011 – esenzione da permessi e autorizzazioni per gli impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici.


0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *