Decreto “Sostegni ter” – principali novità in tema di rinnovabili

Scopo del Memo

Il presente Memorandum intende fornire una breve descrizione delle principali novità introdotte dal decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (meglio conosciuto come Decreto Legge “Sostegni ter”)1 in tema di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Quadro di riferimento

Il Decreto Legge “Sostegni ter” (di seguito, per brevità, il “Decreto”) è entrato in vigore il 27 gennaio 2022 e ha ad oggetto “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché’ per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

Il Meccanismo Compensatorio (art. 16 del Decreto)

Per quanto riguarda le misure introdotte in tema di energia, queste si concentrano nel titolo III del Decreto. Più precisamente, l’articolo 16 del Decreto disciplina alcune interessanti novità sul tema dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, prevedendo che, a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, venga predisposto e conseguentemente applicato un meccanismo di compensazione a due vie il cui scopo è quello di cercare direcuperare eventuali extra-profitti che potranno essere maturati da produttori di energia nel corso dell’anno 2022 e di compensare eventuali produttori con impianti che operano con redditività ridotta.

Tale meccanismo compensatorio riguarderà l’energia immessa in rete dai seguenti impianti2:

  • impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia3, non dipendenti dai prezzi di mercato;
  • impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte (i) solare; (ii) idroelettrica; (iii) geotermoelettrica; ed (iv) eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione4.

Il ruolo del Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”)

Il Calcolo Compensatorio

Il Decreto dispone che il meccanismo di compensazione sarà gestito dal GSE il quale, per determinare l’eventuale importo da compensare, dovrà calcolare la differenza tra i seguenti valori5:

  1. il prezzo di riferimento medio dell’energia prodotta fino al 2020 , pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fino al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT ovvero, qualora l’impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla media dei prezzi zonali orari registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020 rivalutati secondo la medesima metodologia;
  2. il prezzo attuale dell’energia, e individuato come:
    • il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica; ovvero
    • per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore del Decreto (27 gennaio 2022) e che non rispettino le condizioni di seguito indicate, il prezzo medio indicato nei contratti medesimi.

Con riferimento a quanto disposto alla lettera b), punto ii, si precisa che il Decreto non si applica a quegli impianti per i quali siano stati sottoscritti contratti di fornitura prima dell’entrata in vigore del Decreto (27 gennaio 2022), a condizione che tali contratti di fornitura6:

  • non siano collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia (e siano quindi stipulati ad un prezzo fisso); e, che, comunque
  • non siano stipulati ad un prezzo medio superiore del 10% rispetto al valore dell’equa remunerazione del prezzo dell’energia7 (tale esclusione varrà limitatamente al periodo di durata di tali contratti di fornitura).

Ne consegue pertanto che il Decreto si applicherà invece a quegli impianti per i quali sia stato sottoscritto un contratto di fornitura ad un prezzo variabile legato ai prezzi di mercato dell’energia, nonché ai contratti stipulati ad un prezzo fisso superiore di oltre il 10% del valore dell’equa remunerazione del prezzo dell’energia.

La Compensazione

Il GSE, una volta compiuto il calcolo compensatorio, dovrà8:

  • se la differenza del calcolo è positiva, erogare il relativo importo al produttore di energia;
  • se la differenza del calcolo è negativa, conguagliare o provvedere a richiedere al produttore l’importo corrispondente.

Ecco perché il meccanismo di compensazione è definito “a due vie”.

Attuazione del Decreto

Si evidenzia che entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, sarà compito dell’ARERA disciplinare le modalità con cui dare attuazione a quanto stabilito dall’articolo 16 del Decreto9. Si potrà tuttavia avere un quadro regolatorio definitivo soltanto una volta che il Decreto sarà convertito in legge entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

Milano, 2 Febbraio 2022.

Avv. Pinella Altiero
pinella.altiero@lexia.it

Avv. Giuseppe Andrea D’Alessio
giuseppe.dalessio@lexia.it

Avv. Beatrice Buntin
beatrice.buntin@lexia.it

Dott. Andrea Zecchini
andrea.zecchini@lexia.it



1 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/27/22G00008/sg

2 Articolo 16, comma 1 del Decreto.

3 Tale previsione fa dunque riferimento agli impianti fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti predisposti dai decreti ministeriali che disciplinano i cosiddetti “Conto Energia” (I Conto Energia; II Conto Energia; III Conto Energia; IV Conto Energia; V Conto Energia).

4 Alla luce di quanto indicato nel Decreto sembrerebbero pertanto esclusi dall’ambito di applicazione del meccanismo di compensazione:

  • gli impianti che beneficiano di incentivi, indipendentemente dal meccanismo di incentivazione utilizzato;
  • gli impianti alimentati da (i) fonte solare; (ii) idroelettrica; (iii) geotermoelettrica; (iv) eolica, che abbiano una potenza inferiore a 20 kW a prescindere dai profitti o dagli incentivi.

5 Articolo 16, comma 2 del Decreto.

6 Articolo 16, comma 5 del Decreto.

7 Il Decreto fa riferimento a quanto disciplinato dall’articolo 16, comma 2, lettera a), del Decreto.

8 Articolo 16, comma 3 del Decreto.

9 Articolo 16, comma 4 del Decreto. In aggiunta, al medesimo comma, è previsto che l’ARERA sarà tenuta a delineare le modalità con cui i proventi relativi dal calcolo compensatorio di cui ai commi 1,2 e 3 del Decreto, saranno versati in un apposito fondo istituito presso la “Cassa per i servizi energetici e ambientali”.


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