Linee Guida Emilia Romagna sul fotovoltaico

La Regione Emilia Romagna ha adottato nuove misure di semplificazione e di sviluppo per impianti fotovoltaici situati in discariche esaurite e cave dismesse.
Di seguito pubblichiamo una sintesi delle maggiori novità previste dalle D.G.R. Emilia-Romagna del 27 Settembre 2021, n. 1500 e del 20 settembre 2021 n. 1458.

Impianti fotovoltaici situati in discariche esaurite

In data 13 Ottobre 2021 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna la Delibera della Giunta Regionale n. 1500 approvata in data 27 settembre 2021, volta ad introdurre nuove forme di semplificazione e di sostegno alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare in aree di discarica.

La recente iniziativa, recependo le nuove direttive di cui al D.L. n. 77/2021, convertito in Legge 108/2021 e, in particolare l’art. 32, riforma parzialmente le precedenti Linee Guida emanate con Delibera di Giunta 24 ottobre 2011 n. 1514, con cui erano già state introdotte semplificazioni in tema di impianti fotovoltaici installati sulle aree di sedime delle discariche esaurite.

In particolare, in forza della nuova disciplina regionale, il regime autorizzativo della Procedura Abilitativa Semplificata (c.d. PAS) è stato esteso all’installazione di nuovi impianti fotovoltaici aventi le seguenti caratteristiche:

  1. potenza fino a 20 megawatt;
  2. connessi alla rete elettrica di media tensione;
  3. localizzati in aree aventi destinazione industriale, commerciale o produttiva o, in alternativa localizzati in discariche o lotti di discarica non più suscettibili di ulteriore sfruttamento (in tal caso, è richiesto il previo rilascio da parte dell’autorità competente dell’attestato di avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale).

È specificato inoltre che qualora l’area di discarica deputata per l’installazione di impianti fotovoltaici sia di proprietà di Enti locali, la Delibera dispone un limite per la quantificazione dei proventi derivanti dall’esercizio dei suddetti impianti, che non potrà incidere per più del 3 % sugli oneri di gestione post operativa della discarica.

Installazione di impianti fotovoltaici su aree di cava dismesse

In tale contesto si segnala altresì la Delibera n. 1458 del 20 settembre 2021, con cui la Giunta Regionale ha disciplinato l’installazione di impianti fotovoltaici in aree di cava dismesse.

La Delibera, in primo luogo, fornisce la definizione di cava, vale a dire “gli ambiti del territorio regionale che siano stati interessati da attività estrattiva, secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive), nonché le aree di cava abbandonate e non sistemate, di cui agli articoli 6, comma 5, lett. c), e 7, comma 2, lett. d), della medesima L.R. n. 17/1991”.

Le cave sono classificate in quattro tipologie a seconda della rispettiva destinazione:

a) cave a destinazione “finale ambientale”: qualora l’area, una volta conclusa l’attività estrattiva, sia stata sottoposta ad attività di recupero ambientale o naturalistico;

b) cave a destinazione “finale agricola”: area in cui grazie ad un previo ritombamento è stato favorito un riutilizzo agricolo;

c) cave a destinazione “finale ad invaso”: l’area è stata sottoposta ad una sistemazione a bacino idrico;

d) aree di cave abbandonate e non sistemate: qualora l’area non sia stata sottoposta a nessun previo intervento di ripristino/sistemazione e versi in uno stato di abbandono.

Le destinazioni di cui alle lett. a), b) e c) sono attestate previo certificato di collaudo dei lavori di sistemazione finale e previo svincolo da parte dell’Ente comunale competente della fideiussione.

Per quel che strettamente rileva gli impianti fotovoltaici, l’art. 2.2 riconosce in via sperimentale la possibilità di installare impianti fotovoltaici c.d. “flottanti” ovvero galleggianti, alle seguenti condizioni:

(i) localizzazione – gli impianti fotovoltaici flottanti possono essere installati solo:

  • nelle aree di cava con destinazione finale ad invaso di cui alla lett. c);
  • nelle aree di cava abbandonate e non sistemate di cui alla lett. d), qualora si sia formato un invaso idrico; in quest’ultime cave è consentita altresì l’installazione di impianti a terra.

(ii) requisiti tecnici:

  • la superficie occupata dall’impianto non può superare il 50 % del bacino idrico;
  • l’installazione deve avvenire nella parte centrale del bacino;
  • l’installazione è preclusa per i bacini aventi profondità inferiore a 3 metri;
  • l’installazione richiede sempre il contestuale ampliamento delle aree naturali presenti nel sito.

Nelle aree di cava restituite a uso agricolo di cui alla lett. b), potranno invece essere installati:

  • impianti c.d. agrovoltaici caratterizzati “dalla integrazione della produzione di energia attraverso l’impianto fotovoltaico con l’esercizio dell’attività agricola, grazie al ricorso di tecnologie che non comportino impatti negativi significativi, sull’attività di coltivazione agricola e pastorale”; in tale ipotesi è richiesto di allegare all’istanza di autorizzazione una dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato volto a dimostrare la compatibilità dell’impianto con il programma di azioni riguardanti l’attività di coltivazione agricola e pastorale;
  • pannelli a terra senza alcun limite se l’area non risulta coltivata; qualora invece l’area sia oggetto di coltivazione, è ammessa l’installazione dei soli impianti di potenza nominale inferiore o uguale a 200 Kw, che non superino il 10 % della superficie agricola disponibile.

È stata invece negata ogni possibilità di sfruttamento energetico nei casi di cave a destinazione finale ambientale di cui alla lett. a) e nei casi di cave abbandonate e non sistemate di cui alla lett. d) rientranti in zone sottoposte a tutela paesaggistica.

5 novembre 2021

Pinella.altiero@lexia.it

Marco.muscettola@lexia.it


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