“Alla scadenza della concessione, al termine dell’utenza e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia delle grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, le opere passano, senza compenso, in proprietà della Regione in stato di regolare funzionamento, ivi inclusi gli impianti, le attrezzature e i sistemi necessari, in via diretta ed esclusiva, al loro regolare funzionamento, controllo ed esercizio”.
È quanto statuito dall’art. 2 comma 1 della Legge Regionale 8 aprile 2020, n. 5, recante la disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), come modificato dall’articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Tra i numerosi altri aspetti disciplinati dalla legge regionale in questione, si segnalano anche gli obblighi in materia di miglioramenti ambientali ed energetici, le misure di compensazione e l’introduzione di un canone di concessione articolato in una componente fissa e in una componente variabile.
Le procedure per l’assegnazione delle derivazioni già scadute alla data dell’11 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge) dovranno essere avviate entro l’11 aprile 2022. Mentre per le derivazioni che scadono dopo l’11 aprile 2020, le procedure per l’assegnazione dovranno essere avviate almeno due anni prima della scadenza.
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