“Decreto Energia”: di seguito una sintesi delle maggiori novità introdotte dal Decreto Legge 1° marzo 2022 n. 17.

Con il Decreto Legge 1° marzo 2022 n. 17, entrato in vigore in data 2 marzo 2022 (di seguito, per brevità, “Decreto Energia” oppure “D.L. 17/2022”) sono state adottate alcune misure urgenti volte a contenere il costo dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché ad incidere sul settore delle fonti rinnovabili.

Con particolare riferimento al settore delle fonti rinnovabili si segnalano, quali interventi di maggior rilievo, l’introduzione di:

  1. misure di semplificazione degli iter autorizzativi;
  2. disposizioni relative alle aree idonee all’installazione degli impianti FER;
  3. nuove agevolazioni per gli interventi da realizzarsi nelle regioni del Sud Italia e altri interventi;
  4. disposizioni specifiche per gli impianti da realizzarsi nelle zone agricole.

▼                  ▲                  ▼

Misure di semplificazione degli iter autorizzativi

(artt. 9, 10, 12, 13, 16 e 20 del Decreto Energia)

Con l’art. 9 del Decreto Energia – che ha sostituito il comma 5 dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 28/2011 – è stato innanzitutto confermato che l’installazione di impianti su edifici (così come definiti dalla voce 32 dell’Allegato A del Regolamento Edilizio tipo1) o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici non necessita di alcun atto amministrativo di assenso, essendo sufficiente una mera comunicazione al Comune (CILA).

Il Decreto ha apportato tuttavia dei correttivi tali per cui:

  • a differenza di quanto precedentemente disposto, è ammessa qualsiasi modalità di installazione; pertanto l’installazione dell’impianto non richiede più la necessaria osservanza delle le regole – previste dall’art. 11 comma 3 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 – della “stessa inclinazione” e dello “stesso orientamento della falda”, nonché la regola che imponeva il divieto di apportare modifiche alla sagoma degli edifici;
  • la mera Comunicazione al Comune è destinata ad assentire – a differenza di quanto in precedenza previsto – anche “la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti” e anche gli interventi da realizzarsi nelle pertinenze degli edifici;
  • è stata esplicitamente esclusa ogni autorizzazione prevista dal Codice dei beni culturali e paesaggistici, a meno che gli interventi non riguardino, così come previsto anche in precedenza, i beni di cui all’art. 136 comma 1 lett. b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio ovvero “le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza” e “i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale , inclusi i centri ed i nuclei storici”.

Per quanto concerne la costruzione degli impianti di potenza ricompresa tra 50 e 200 kw, da installare secondo le modalità di cui al citato comma 5 dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 28/2011, ai fini della relativa autorizzazione il decreto prevede l’estensione del Modello unico di cui all’All. 1 del Decreto 19 maggio 2015, secondo criteri e modalità definite mediante decreto del Ministero della Transizione ecologica, la cui adozione dovrà avvenire entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Energia (art. 10 D.l. 17/2022).

Con riferimento agli impianti Offshore l’art. 13 del nuovo Decreto Energia stabilisce:

  • l’inclusione nel procedimento di autorizzazione unica delle opere per la connessione alla rete;
  • l’estensione del divieto di imporre moratorie anche agli impianti Offshore.

In un’ottica di rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli, l’art. 16 del Decreto Energia ha previsto inoltre l’introduzione di nuove procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l’approvvigionamento a lungo termine di gas naturale di produzione nazionale.

Siffatte procedure dovranno essere avviate e promosse dal GSE entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto (art. 16 comma 1 D.L.17/2022).

In particolare la norma riconosce in capo ai titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, ricadenti nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale la facoltà di manifestare interesse al GSE – mediante la presentazione di un piano d’intervento – al fine di addivenire alla stipulazione di contratti di acquisto di durata massima pari a 10 anni (art. 16 comma 2 e 4 D.L.17/2022).

La durata di tali procedure ad evidenza pubblica e della valutazione dei piani d’intervento non potrà comunque superare i 6 mesi (art. 16 comma 3 D.L.17/2022).

Giova inoltre evidenziare che è stata prevista la facoltà in capo al Ministero della difesa di affidare in concessione beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso allo stesso Ministero ai fini dell’installazione di impianti FER (art. 20 D.L. 17/2022).

1Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo”.

Aree idonee all’installazione degli impianti FER

(Artt. 12 e 18 Decreto Legge n. 17/2022)

In tema di aree idonee all’installazione di impianti FER, il Decreto Energia ha innanzitutto escluso che il parere dell’autorità paesaggistica abbia carattere vincolante nei procedimenti autorizzativi concernenti impianti da installarsi in aree idonee, ivi compresi i procedimenti di valutazione di impatto ambientale (art. 12 D.L. 17/2022 in parziale modifica dell’art. 22 del Decreto legislativo 199/2021).

Inoltre, con l’art. 18 del Decreto Energia (che ha modificato parzialmente l’art. 20 del Decreto legislativo n. 199/2021) è stata introdotta una nuova categoria di area idonea, stabilendo che – nelle more dell’individuazione delle aree idonee da parte del Ministero della Transizione Ecologica – “i siti e gli impianti nelle disponibilita’ delle societa’ del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” potranno essere ritenuti come aree idonee all’installazione di impianti FER.

Nuove agevolazioni per gli interventi da realizzarsi nelle regioni del Sud Italia e altri interventi

(Artt. 14 e 17 Decreto Legge n. 17/2022)

È stata prevista una nuova tipologia di contributo, sotto forma di credito d’imposta, destinata alle aziende che effettuano investimenti correlati alla produzione di energia da fonti rinnovabili nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (art. 14 comma 1 D.L. 17/2022).

L’ agevolazione è tuttavia limitata ai “costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello piu’ elevato di efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle strutture produttive” (art. 14 comma 2 D.L. 17/2022).

La norma precisa, inoltre, che tale credito non è destinato a concorrere alla formazione del reddito d’impresa ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

È riconosciuta poi una cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non implichi il superamento del costo sostenuto (art. 14 comma 1 D.L. 17/2022).

Il Decreto Energia promuove altresì l’utilizzo dei biocarburanti da utilizzare in purezza, per il quale è previsto dal 2023 un utilizzo pari a 200.000 tonnellate, riconoscendo pure la facoltà di riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all’interno di siti di bonifica di interesse nazionale.

A tal proposito, è stato istituito il “Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN“, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l’anno 2022, a euro 45 milioni per l’anno 2023 e a euro 10 milioni per l’anno 2024 (art. 17 commi 1 e 2 D.L. 17/2022).

▼                  ▲                  ▼

Impianti da realizzarsi nelle zone agricole

(Art. 11 Decreto Legge n. 17/2022)

Di particolare rilievo è infine la novella introdotta con l’art. 11 del Decreto Energia che ha modificato in parte la disciplina contenuta all’art. 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con Legge n. 27/2012) in ordine agli impianti FER in zona agricola.

Alla luce della recente modifica, l’accesso agli incentivi statali è previsto per:

  • gli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione (opzione già prevista prima del Decreto Energia), purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale (novità introdotta dal Decreto Energia);
  • gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale (novità introdotta dal Decreto Energia);
  • gli impianti fotovoltaici che, pur non adottando le soluzioni tecnologiche diverse da quelli di cui alla lett. a), prevedono sistemi di monitoraggio per l’agricoltura, che consentano di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttivita’ agricola per le diverse tipologie di colture e la continuita’ delle attivita’ delle aziende agricole interessate e sempre che – anche in questo caso – occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.

Milano, 9 marzo 2022

Versione pdf scaricabile da qui

Avv. Pinella Altiero
Avv. Beatrice Buntin


0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *