Comunità Energetiche

Scopo del Memo

Lo scopo di questo memorandum (il “Memo”) è quello di fornire una breve descrizione delle c.d. comunità energetiche rinnovabili indicando, in particolare, quali siano i requisiti per potersi ritener configurato un simile soggetto giuridico e gli eventuali benefici che derivano dalla sua costituzione.

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Cosa si intende per comunità energetiche – quadro normativo di riferimento

Quando si parla di comunità energetica, si fa necessariamente riferimento al concetto di autoconsumo collettivo: cittadini e persone giuridiche possono aggregarsi ed associarsi al fine di poter condividere energia rinnovabile. A tal proposito, il concetto di autoconsumo collettivo può essere declinato secondo due modalità differenti:

  • Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente: per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta; nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari possono associarsi solo se: i) tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale e se ii) gli autoconsumatori si trovino nello stesso edificio o condominio1;
  • Comunità energetiche: in via generale, la comunità energetica è un soggetto giuridico:
    1. che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, detenuti dalla comunità;
    2. i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e industriale principale;
    3. il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari2.

Il quadro normativo di riferimento sulle comunità energetiche è estremamente vario e complesso.

La prima disciplina organica sulle comunità energetiche è stata introdotta dagli articoli 21 e 22 della direttiva UE 2018/2001 (c.d. “Direttiva RED II”)3 .

Il processo di introduzione delle comunità energetiche deve quindi essere attributo all’Unione Europea che, al fine di accelerare il cosiddetto processo di transizione ecologica, ha richiesto agli Stati Membri l’istituzione di queste nuove “associazioni di comunità” grazie alle quali poter sfruttare in modo sempre più esteso ed efficiente l’energia prodotta da fonti rinnovabili, definendo inoltre gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030 (un minimo del 32% di energia verde attraverso la diffusione su larga scala delle comunità energetiche4.

In particolare, secondo la Direttiva RED II, “il passaggio a una produzione energetica decentrata presenta molti vantaggi, compreso l’utilizzo delle fonti di energia locali, maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici, minori distanze di trasporto e ridotta dispersione energetica. Tale passaggio favorisce, inoltre, lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale5.

Nelle more del recepimento della Direttiva RED II, l’articolo 42 bis del d.lgs. 162 del 30 dicembre 2019 (il c.d. “Decreto Milleproroghe”), ha introdotto una prima disciplina transitoria sull’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche e, successivamente, il legislatore, l’ARERA ed il GSE sono intervenuti a più riprese sul tema delle comunità energetiche, disciplinandone vari aspetti.

Con il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 (entrato in vigore il 15 Dicembre 2021) che disciplina il definitivo recepimento della Direttiva RED II (di seguito, per brevità, il “Decreto”)6, sono state apportate alcune novità rispetto alla disciplina transitoria7.

In sintesi, le principali fonti normative e regolamentari sulle comunità energetiche sono riepilogate nel seguente elenco:

  • Direttiva (UE) 2018/2001 dell’11 dicembre 2018 (Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili);
  • Art. 42 bis d.lgs. 162 del 30 dicembre 2019 (c.d. Decreto Milleproroghe);
  • Legge di conversione del Decreto Milleproroghe n. 8 del 28 febbraio 2020, con cui si dà attuazione, in via sperimentale e temporanea, agli articoli 21 e 22 della direttiva UE 2018/2001;
  • Documento ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) 112/2020/R/EEL attuativo dell’art. 42 bis;
  • Delibera ARERA 318/2020/R/EEL;
  • Decreto MiSe (Ministero dello Sviluppo economico) 16 settembre 2020 (tariffa incentivante impianti a fonti rinnovabili delle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili);
  • Regole tecniche GSE (Gestore Servizi Energetici) del 22 dicembre 2020 (accesso a valorizzazione e incentivazione energia elettrica condivisa);
  • Consultazione GSE del 4 marzo 2021;
  • Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 che disciplina il definitivo recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 dell’11 dicembre 2018.

1 Direttiva UE 2018/2001 dell’11 dicembre 2018 (Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), articolo 2 parr.14 e 15.

2 Delibera ARERA 318/2020/R/EEL, pagina 3 (https://www.arera.it/allegati/docs/20/318-20.pdf). Con riguardo ai principi che orientano lo sviluppo e la costituzione delle comunità energetiche, risulta interessante quanto indicato nel Vademecum 2021 – La Comunità Energetica di ENEA, pag. 3: “I princìpi su cui si fonda una comunità energetica sono il decentramento e la localizzazione della produzione energetica. Attraverso il coinvolgimento di cittadini, attività commerciali, imprese e altre realtà del territorio è possibile produrre, consumare e scambiare energia in un’ottica di autoconsumo e collaborazione” (https://www.pubblicazioni.enea.it/component/jdownloads/?task=download.send&id=427&catid=3&m=0&Itemid=101). In tutta la normativa e nei contributi che riguardano le comunità energetiche, importante è il riferimento al valore sociale creato dalla costituzione di una comunità energetica. Tale concetto è evidenziato nel contributo di R. Borchiellini, G. De Maio e B. Statham “Policy direction for sustainable communities and combating energy poverty”, dove viene affermato chei cittadini, partecipando ad una comunità energetica, avranno la possibilità di “engage directly” nelle attività energetiche delle comunità, venendo quindi ad essere dei veri e propri partecipanti attivi. In sintesi, quindi, la costituzione di una comunità energetica favorisce ampie possibilità di aggregazione a livello locale.

3 Direttiva (UE) 2018/2001 dell’11 dicembre 2018 (Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili).

4 P. Gangemi in Rose – Energy Community Platform (https://solutions.mapsgroup.it/recepimento-direttiva-red-ii-novita/).

5 Direttiva (UE) 2018/2001 dell’11 dicembre 2018, punto 65 delle premesse.

6 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-30&atto.codiceRedazionale=21G00214&elenco30giorni=true.

7 A decorrere dall’entrata in vigore del Decreto, la disciplina applicabile in tema di Comunità Energetiche sarà quindi quella prevista nel Decreto stesso e nei successivi provvedimenti attuativi, mentre non si applicherà più la disciplina transitoria prevista all’articolo 42bis del Decreto Milleproroghe. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, l’ARERA adotterà i provvedimenti necessari a garantire l’attuazione delle disposizioni del Capo I, Titolo IV (relativo alle Comunità Energetiche e all’Autoconsumo collettivo) (v. Articolo 32, comma 3 del Decreto).

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Requisiti della comunità energetica

Secondo la normativa di riferimento, ai fini della configurazione di una comunità energetica devono ricorrere i seguenti requisiti e condizioni:

  • forma giuridica: una comunità energetica deve essere un soggetto giuridico autonomo, come ad esempio associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro8;
  • scopo: l’obiettivo principale della comunità è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari9;
  • partecipanti: i soggetti, produttori e/o clienti finali, facenti parte della comunità di energia rinnovabile, possono essere: azionisti o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità energetica); persone fisiche; piccole e medie imprese (PMI); enti territoriali o autorità locali (intese come enti locali10), comprese le amministrazioni comunali, con la precisazione che, in ogni caso, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l’attività commerciale e/o industriale principale11;
  • l’ubicazione dei soggetti che possono tra di loro costituire una comunità: i soggetti, produttori e/o clienti finali appartenenti alla comunità energetica devono essere titolari di punti di connessione su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione a media/bassa tensione (medesima cabina primaria12) e l’impianto deve essere connesso alla rete elettrica a bassa tensione, attraverso la stessa cabina di trasformazione a media/bassa tensione da cui la comunità energetica preleva anche l’energia di rete13. Inoltre, è bene sottolineare che la partecipazione alle comunità energetiche è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui alla medesima cabina di trasformazione di media tensione/bassa tensione, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili14;
  • produttori terzi e il concetto di detenzione dell’impianto da parte della comunità: il produttore di energia elettrica può anche essere un soggetto non facente parte della comunità15 (ivi inclusi quelli che svolgono l’attività di produzione come attività principale), purché gli impianti di produzione da essi gestiti siano “detenuti” dalla comunità medesima16 (tali produttori terzi dunque non faranno parte della comunità, ma l’energia da essi immessa rileva ai fini dell’individuazione dell’energia condivisa)17. Il concetto di detenzione dell’impianto è ben spiegato nell’Allegato A della delibera ARERA 318/2020/R/EEL, dove si precisa che “la comunità energetica dovrà avere la proprietà ovvero la piena disponibilità dell’impianto, sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (quali, a titolo d’esempio, usufrutto, ovvero titoli contrattuali o altri titoli quali il comodato d’uso), a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell’impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità”18;
  • caratteristiche dell’impianto e data di entrata in esercizio: sono ammessi solo gli impianti che producono energia rinnovabile19 di nuova costruzione20 o i potenziamenti di impianti esistenti21. L’impianto non deve avere una potenza superiore a 1 MW22 e deve essere entrato in esercizio dopo la data di entrata in vigore del Decreto23. Sul punto si segnala che è tuttavia prevista la possibilità di adesione alle comunità energetiche anche da parte di impianti già esistenti, per una misura non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità24. Inoltre, questi impianti, non devono beneficiare di altre forme di incentivazione sull’energia prodotta e immessa in rete25;
  • rapporti tra i partecipanti / associati e diritti clienti finali: i rapporti dei membri della comunità energetica devono essere regolati tramite un contratto di diritto privato26, il quale dovrà necessariamente27:
    • prevedere il mantenimento dei diritti di cliente finale. Questi saranno infatti liberi di scegliere il proprio fornitore di energia;
    • indicare le modalità di scambio e condivisione dell’energia e individuare univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE28;
    • consentire ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.
  • consumo: l’energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità29, mentre l’energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile30, direttamente o mediante aggregazione31;
  • incentivi: per gli impianti con potenza pari o inferiore a 1 MW e facenti parte di una comunità energetica, è possibile accedere ad un incentivo diretto che premia l’energia autoconsumata istantaneamente32; in tal caso, l’incentivo sarà “erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall’impianto e condivisa all’interno della configurazione”33. Con specifico riferimento a tale tipologia di impianti, si segnala che – in attesa dell’adozione di un provvedimento attuativo che aggiorni i meccanismi di incentivazione per gli impianti rientranti in questa determinata categoria34 – si continua ad applicare la disciplina contenuta nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 16 settembre 202035.
    Occorre precisare che i benefici sopra citati verranno garantiti alla comunità in quanto tale e, solo in un secondo momento e in base all’accordo di diritto privato che disciplina la comunità stessa, verranno poi distribuiti ai membri.
  • individuazione del referente per l’accesso al meccanismo di incentivazione: per poter accedere ai benefici sopra citati, è necessario individuare un soggetto referente, che nel caso della comunità energetica è la comunità stessa36, a cui viene conferito congiuntamente dai produttori e dai clienti finali un mandato: a) per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione; b) per il trattamento dei dati; c) per sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l’ottenimento degli incentivi previsti37.
  • altre attività della comunità energetica: si prevede infine che la comunità possa produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all’utilizzo da parte dei membri e possa, contestualmente, assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio, promuovendo anche interventi integrati di domotica e di efficienza energetica38.

Avv. Pinella Altiero
pinella.altiero@lexia.it

Dott. Andrea Zecchini
andrea.zecchini@lexia.it

8 Delibera ARERA 318/2020/R/EEL, Allegato A, art. 3.2: https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/AUTOCONSUMO/Gruppi%20di%20autoconsumatori%20e%20comunita%20di%20energia%20rinnovabile/Normative/Delibera%20ARERA%20318-20%20Allegato%20A.pdf).

9 Art. 31, comma 1, lettera b) del Decreto. Importante dunque è fare una considerazione: come suggerito da F. Casarano in NT+ Diritto riferendosi al fatto che la comunità energetica non debba aver scopi finanziari, “la costituzione della comunità energetica, essendo un soggetto giuridico disciplinato dalle norme del nostro ordinamento, dovrà quindi tenere conto dei vincoli sopra indicati, che consentono di escludere:

10 Art. 2.1 Consultazione GSE del 4 marzo 2021: “Le “autorità locali” abilitate ad essere azionisti o membri delle Comunità di energia rinnovabile sono intese come gli enti locali, in particolare i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni”: (https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/AUTOCONSUMO/Gruppi%20di%20autoconsumatori%20e%20comunita%20di%20energia%20rinnovabile/Normative/Consultazione%20GSE_%20VERSIONE%20FINALE.pdf).

11 Art. 31, comma 1, lettera b) e lettera c), del Decreto. Sul punto, interessante la FAQ presente sul sito del GSE: “Nel caso di imprese che fanno parte di una comunità di energia rinnovabile, come dimostro che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisce l’attività commerciale e/o industriale principale? Per il soddisfacimento del requisito relativo al fatto che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l’attività commerciale e/o industriale principale, è necessario che il codice ATECO prevalente dell’impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00” (https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&sys_id=b11592acdb15a410de1116f35b9619ef).

12 Articolo 8, comma 1, lettera b) e articolo 31, comma 2, lettera c) Decreto: “l’energia può essere condivisa nell’ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l’accesso agli incentivi”. Tale previsione si discosta da quanto precedentemente previsto dalla disciplina transitoria dove era stabilito che le utenze dovessero riferirsi alla medesima cabina secondaria.

13 Sul punto, interessante quanto riportato su Esserenergia.it dove si afferma che “la linea di bassa tensione in cui si allaccia l’impianto di produzione definisce l’area geografica della comunità” (https://esserenergia.it/comunita-energetiche-in-italia/ )..

14 Art. 31, comma 1, lettera d) del Decreto. Per chiarire, come sottolineato da E. Sani su Rinnovabili.it “lo statuto della comunità dovrà consentire in modo non discriminatorio l’associazione alla comunità di tutti quei soggetti che siano interessati a partecipare e abbiano i requisiti. Le comunità si caratterizzano infatti per la loro struttura aperta e non dovrebbero quindi porre come barriera d’ingresso impegni di finanziamento o gravosi costi di iscrizione” (https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/comunita-energetica-rinnovabile-come-realizzarla/). Inoltre, come disciplinato dal Vademecum 2021 – La Comunità Energetica di ENEA, punto 3.3 pagina 13 “la creazione di una comunità energetica è una delle soluzioni per contrastare la povertà energetica: sensibilizzando i consumatori e consentendo di monitorare e ottimizzare i consumi energetici individuali, permette di ridurre la spesa delle famiglie” (https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/pdf-volumi/2021/opuscolo-comunita-energetica.pdf). Uno degli scopi quindi della comunità energetica è quindi quello di combattere la povertà energetica, ed è quindi presto spiegato il riferimento alla possibilità di poter accedere alle comunità energetiche anche da parte di soggetti meno abbienti. Sul punto interessanti anche altri due contributi, a cui si rimanda. Il primo è quello di R. Borchiellini, G. De Maio e B. Statham “Policy direction for sustainable communities and combating energy poverty” in cui ci si sofferma spesso su questo concetto. Il secondo è invece il rapporto di Legambiente Onlus “Il futuro dell’energia passa per le Comunità Energetiche” anch’esso interessante sul tema della povertà energetica. È infine bene sottolineare che l’articolo 31, comma 1, lettera d), del Decreto precisa che, ferma restando la possibilità per le famiglie a basso reddito o vulnerabili di accedere alle comunità, l’esercizio dei poteri di controllo di quest’ultime (le comunità) è detenuto dai soggetti indicati sub punto 3, lettera iii) di questo Memo.

15 Secondo quanto riportato nella Delibera ARERA 318/2020/R/EEL, Allegato A, art.1.1. punto S), il produttore di energia elettrica o produttore è “una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell’impianto di produzione. Egli è l’intestatario dell’officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l’intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione”.

16 Delibera ARERA 318/2020/R/EEL, Allegato A, articolo 3.2, lettera D) e Art. 31, comma 2, lettera a) del Decreto.

17 Come specificato dalla Delibera ARERA 318/2020/R/EEL, pagina 10. In aggiunta l’articolo 31, comma 2, lettera a) del Decreto specifica che “ai fini dell’energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità”.

18 Delibera ARERA 318/2020/R/EEL, Allegato A art.1.1 punto O. Sul punto si veda anche Documento di consultazione ARERA 112/2020/R/EEL punto 4.7 nota 5, dove si afferma che “si ritiene che il modello introdotto dalla direttiva 2018/2001 lasci un certo margine di flessibilità per un’interpretazione secondo cui la titolarità della proprietà degli impianti sia dissociata dalla detenzione degli stessi che rimane in capo alla comunità (come previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2018/2001)”(https://www.arera.it/allegati/docs/20/112-20.pdf).

19 Delibera ARERA 318/2020/R/EEL, Allegato A, art.1.1 punto N: “per impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili si intende un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza per tale produzione esclusivamente l’energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas”. Sul punto si vedano anche le Regole tecniche GSE del 22 dicembre 2020 punto 2.1.2 dove si prevede che “possono, tuttavia, accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa anche impianti che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili (ad esempio per la fase di avviamento dei motori) ma per i quali la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia annualmente inferiore al 5%”: (https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/AUTOCONSUMO/Gruppi%20di%20autoconsumatori%20e%20comunita%20di%20energia%20rinnovabile/Regole%20e%20procedure/Regole%20Tecniche%20per%20accesso%20al%20servizio%20di%20valorizzazione%20e%20incentivazione%20energia%20elettrica%20condivisa.pdf).

20 Regole tecniche GSE del 22 dicembre 2020 punto 2.1.2.1 “un impianto alimentato da fonti rinnovabili è considerato di nuova realizzazione se realizzato in un sito sul quale, prima dell’inizio dei lavori, non era presente da almeno 5 anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso”.

21 Regole tecniche GSE del 22 dicembre 2020 punto 2.1.2.2 “il potenziamento è l’intervento che prevede la realizzazione di opere su un impianto allo scopo di ottenere un aumento di potenza. La parte d’impianto installata a seguito del potenziamento (porzione aggiunta) deve essere sottesa al medesimo punto di connessione alla rete elettrica dell’impianto preesistente. Si precisa che nel caso di potenziamento, concorre alla definizione dell’energia elettrica condivisa solo l’energia elettrica immessa riferita alla sezione potenziante e, ai fini della verifica dei requisiti di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa relativi all’entrata in esercizio e alla potenza, viene presa a riferimento rispettivamente la data di entrata in esercizio della sezione potenziante e la potenza complessiva dell’impianto di produzione”.

22 Articolo 5, comma 4 e articolo 8, comma 1, lettera a) del Decreto. Sul punto da segnalare la novità rispetto a quanto previsto dalla disciplina transitoria dove, all’art. 42 bis comma 4, lettera d), del Decreto Milleproroghe, si prevedeva che fossero ammessi solo gli impianti con potenza non superiore a 200 kW. Si segnala anche la seguente FAQ sul sito del GSE: “Esiste un limite al numero di impianti da poter inserire all’interno di una comunità di energia rinnovabile o in gruppo di autoconsumatori? Non esiste un limite al numero di impianti da poter inserire all’interno di una comunità energetica. ‎Si ricorda però che la potenza di ogni singolo impianto che fa parte della configurazione o che rileva per la stessa non può superare i 200 kW. Anche nel caso in cui faccia parte o rilevi per la configurazione solo una porzione di impianto, il limite dei 200 kW va verificato sulla potenza complessiva dell’impianto di produzione (nuova sezione + sezioni esistenti)”: (https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&sys_id=eed980aa1b7260d08f99ea08bd4bcbba). Segnaliamo la FAQ per l’interessante previsione che non limita la partecipazione alle comunità energetiche ad un numero massimo di impianti. Naturalmente, bisogna però sottolineare che il limite dei 200 kW è stato superato e quindi la stessa FAQ del GSE, pur rimanendo valida nel contenuto, deve però essere emendata con il nuovo limite massimo di potenza dell’impianto.

23 Si ribadisce che il Decreto è entrato in vigore il giorno 15 dicembre 2021.

24 Articolo 31, comma 2, lettera d) del Decreto.

25 Come esplicitato nelle FAQ del GSE: “L’energia prodotta da un impianto già esistente incentivato in conto Energia può essere condivisa all’interno di una Comunità di energia rinnovabile o di un gruppo di Autoconsumatori ai fini di richiedere gli incentivi? Gli impianti o sezioni di impianto che possono fare parte o rilevare per una Comunità o un gruppo di Autoconsumatori […] non devono beneficiare di altre forme di incentivazione sull’energia prodotta e immessa in rete”: (https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&sys_id=36e988aa1b7260d08f99ea08bd4bcbf1).

26 Secondo quanto previsto al Punto 2.1.1 delle regole tecniche del GSE, la stipula del contratto di diritto privato tra i membri della comunità: “deve avvenire prima della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa”.

27 Attualmente la disciplina in ordine al contenuto del contratto di diritto privato tra i membri della comunità è data dall’art. 32, comma 1 del Decreto e dalle regole tecniche del GSE (in particolare, il punto 2.1.1)

28 Come affermato da B. Pioppi, C. Piselli, A.L. Pisello su Rinnovabili.it:“tale soggetto potrebbe essere un consulente esterno, l’amministratore di condominio o il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), il quale avrà un ruolo chiave nell’accesso alle forme di incentivazione previste per favorire l’implementazione della comunità energetica” (https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/sostenibilita-patrimonio-costruito-comunita-energetiche/).

29 Secondo le modalità di cui all’art. 31, comma 2, lettera c) del Decreto, dove si prevede che: “i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l’energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio. L’energia può essere condivisa nell’ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l’accesso agli incentivi”.

30 Secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) del Decreto, per accordo di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili si intende il “contratto con il quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili direttamente da un produttore di energia elettrica”.

31 Art. 31, comma 2, lettera b) del Decreto.

32 Articolo 5, comma 4 del Decreto.

33 Articolo 8, comma 1, lettera c) del Decreto. In tema di incentivi per gli impianti appartenenti alle Comunità energetiche occorre evidenziare inoltre che: i) per questa tipologia di impianti, “l’incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria” (articolo 8 comma 1 lettera b) del Decreto); ii) “ai fini del calcolo dell’energia condivisa, rileva solamente la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità” (articolo 31 comma 2 lettera a) del Decreto; iii) gli impianti facenti parte di configurazioni di autoconsumo collettivo o comunità energetiche potranno anche accedere al meccanismo di incentivazione di asta al ribasso, come disciplinato dall’articolo 6 del Decreto (articolo 6, comma 1, lettera i).

34 Secondo quanto previsto dall’articolo 8 del Decreto, i nuovi meccanismi di incentivazione per le comunità energetiche saranno disciplinati da un nuovo decreto del Ministero dello Sviluppo economico (MiSe) – da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto – con il quale verranno individuate anche “le modalità di transizione e raccordo fra il vecchio e il nuovo regime, al fine di garantire la tutela degli investimenti avviati” (articolo 8, comma 3 del Decreto).

35 Articolo 8, comma 2 del Decreto. Il decreto 16 Settembre 2020 del MiSe disciplina l’“individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell’articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020” In particolare, il Decreto MiSe prevede, all’art. 3, comma 1, lettera b), che per ciascun kWh di energia elettrica condivisa, per un periodo di 20 anni, viene riconosciuta una tariffa premio pari a 110 €/MWh. Il GSE provvederà a corrispondere tale importo. Sul punto,si segnala anche la seguente FAQ GSE: “Come è incentivata l’energia elettrica condivisa dalle comunità energetiche? L’incentivo (tariffa premio) è riconosciuto sull’energia elettrica condivisa calcolata, così come esplicitato nella delibera 318/2020/R/eel, come il minimo, in ogni ora, tra la somma dell’energia elettrica effettivamente immessa e la somma dell’energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione che rilevano ai fini di una comunità energetica. L’eventuale energia elettrica prodotta e autoconsumata dal singolo autoconsumatore non rientra nel calcolo della quota di energia elettrica incentivata” (https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&sys_id=8d355aacdb15a410de1116f35b96191e). In aggiunta, le regole tecniche del GSE prevedono che, oltre alla tariffa premio sopra citata, per ciascun kWh di energia elettrica condivisa, viene riconosciuto dal GSE (sempre per un periodo di 20 anni), un corrispettivo unitario. Al termine del periodo dei 20 anni, “il corrispettivo unitario può essere oggetto di proroga su base annuale tacitamente rinnovabile in relazione alle sole parti afferenti al corrispettivo unitario mentre cade invece la tariffa premio” (Regole tecniche GSE del 22 dicembre 2020, punto 1.4). Si ribadisce però che, per ottenere un quadro definitivo e chiaro, bisogna attendere i provvedimenti attuativi che verranno prossimamente adottati.

36 Delibera ARERA 318/2020/R/EEL, Allegato A, articolo 1, lettera T2.

37 Delibera ARERA 318/2020/R/EEL, Allegato A, art.4.2: “I soggetti che intendono beneficiare del servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa presentano istanza al GSE per il tramite del referente, utilizzando uno schema definito dal GSE positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità”. In aggiunta, v. regole tecniche GSE del 22 dicembre 2020 punto 3.1: “al referente saranno inviate tutte le comunicazioni relative al procedimento di ammissione agli incentivi, ivi comprese le eventuali richieste di integrazione documentale o le eventuali comunicazioni contenenti i motivi ostativi alla qualifica”. Sul punto si veda anche Consultazione GSE del 4 marzo 2021, punto 2.4 “i rapporti tra i soggetti che appartengono alle configurazioni e il Referente sono regolati da mandati/liberatorie. I mandati sono senza rappresentanza (il Referente agisce per conto dei mandanti) e la responsabilità delle dichiarazioni è in capo al medesimo Referente”. Inoltre, ai fini della presentazione della richiesta di accesso al servizio, il Referente, qualora non lo abbia già fatto in passato, è tenuto preliminarmente a registrarsi al Portale informatico GSE attraverso il link disponibile all’indirizzo internet https://areaclienti.gse.it/, seguendo le indicazioni ivi riportate. La richiesta di accesso deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al suddetto Portale informatico del GSE, autenticandosi nell’area clienti (https://areaclienti.gse.it/). Per quanto riguarda tutti gli adempimenti e i documenti da fornire per poter procedere alla richiesta, consultare sia il punto 3.7 delle regole tecniche del GSE che il punto 4.4. della Delibera ARERA 318/2020/R/EEL, Allegato A.

38 Articolo 31, comma 2, lettera f) del Decreto.


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