Recepimento Direttiva RED II

Il 15 dicembre è entrato in vigore il D. Lgs. 8 novembre 2021, n.199 con il quale è stata definitivamente recepita la Direttiva (UE) 2018/2001 dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (c.d. “Direttiva RED II”).

Di seguito un breve approfondimento sulle novità introdotte dal decreto in tema di:

  • incentivi;
  • iter autorizzativi;
  • individuazione di superfici ed aree idonee;
  • comunità energetiche
  • biometano.
  1. Scopo del Memo – Il presente Memorandum intende fornire una breve descrizione delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 8 novembre 2021. n. 1991 che disciplina il definitivo recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (c.d. “Direttiva RED II”).
  2. Quadro di riferimento Il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito, per brevità, il “Decreto”) – che entrerà in vigore dal 15 dicembre 2021 – ha il fine di “accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050”2, nonché di disporre norme di attuazione e coordinamento con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (c.d. “PNRR”)3. Si anticipa tuttavia che si potrà avere un quadro regolatorio definitivo soltanto una volta che saranno adottati anche tutti i decreti e provvedimenti attuativi richiamati nel Decreto.
  3. Novità – Il Decreto introduce diverse novità in merito alla produzione di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, in tema di: (i) incentivi; (ii) procedure autorizzative; (iii) individuazioni di superfici e aree idonee; (iv) autoconsumo collettivo e comunità energetiche; (v) biometano. Di seguito sono riportati i tratti salienti della nuova disciplina:

1 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-30&atto.codiceRedazionale=21G00214&elenco30giorni=true.

2 Articolo 1 comma 1 del Decreto.

3 Disciplinate dagli articoli 13 e 14 del Decreto.

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i. Incentivi

(dall’articolo 5 all’articolo 9)

Il Decreto prevede una distinzione delle modalità di incentivazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili in base alle dimensioni e alla taglia dell’impianto4:

  • impianto con potenza superiore a 1 MW: l’incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso5;
  • impianto con potenza inferiore a 1 MW: l’incentivo è distribuito secondo meccanismi diversi a seconda che l’impianto abbia costi di generazione più o meno elevati6;
  • impianto con potenza pari o inferiore a 1 MW e facente parte di comunità energetica o di configurazioni di autoconsumo collettivo: è possibile accedere ad un incentivo diretto che premia l’energia autoconsumata istantaneamente7; in tal caso, l’incentivo sarà “erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall’impianto e condivisa all’interno della configurazione”8. Con specifico riferimento a tale tipologia di impianti, si segnala che – in attesa dell’adozione di un provvedimento attuativo che aggiorni i meccanismi di incentivazione per gli impianti rientranti in questa determinata categoria9 – si continua ad applicare la disciplina contenuta nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 16 settembre 202010.

Inoltre, il Decreto prevede che, decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore dei decreti e dei provvedimenti attuativi, il meccanismo dello scambio sul posto verrà soppresso, con la conseguenza che gli impianti attualmente operanti secondo tale regime verranno gradualmente convertiti al nuovo sistema di incentivazione previsto per gli impianti con potenza inferiore a 1 MW11.

4 Come disposto dall’articolo 5, comma 1, lettera c) del Decreto, l’incentivo “è applicabile alla realizzazione di nuovi impianti, riattivazioni di impianti dismessi, integrali ricostruzioni, potenziamenti e rifacimenti di impianti esistenti” e, secondo quanto indicato dall’articolo 4, comma 2 punto b), non si applica invece “alle opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per adeguare l’impianto a prescrizioni di legge”.

5 Articolo 5, comma 2 del Decreto. All’articolo 6 è tuttavia precisato che entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto saranno emanati uno o più decreti da parte del Ministero della transizione ecologica in concerto con ARERA per una definitiva regolamentazioneche tenga conto dei criteri direttivi stabiliti dal medesimo articolo 6. Da sottolineare la novità prevista dall’articolo 6 comma 1, lettera h), punti 1) e 2) del Decreto dove è prevista l’istituzione di una disciplina sperimentale per l’assegnazione degli incentivi per gli impianti di potenza superiore a 10 MW.

6 In particolare, l’articolo 5, comma 3 del Decreto prevede che l’incentivo sia così attribuito:

  1. per gli impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio, fermo restando il rispetto di requisiti tecnici e di tutela ambientale;
  2. per impianti innovativi e per impianti con costi di generazione maggiormente elevati, ai fini del controllo della spesa, l’incentivo è attribuito tramite bandi in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza e sono fissati criteri di selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici, di tutela ambientale e del territorio e di efficienza dei costi”.

Anche in questo caso, all’articolo 7, comma 1 del Decreto è prevista l’adozione di provvedimenti attuativi entro 180 giorni volti a definire le modalità per l’implementazione dei sistemi di incentivazione riguardanti tali impianti.

7 Articolo 5, comma 4 del Decreto.

8 Articolo 8, comma 1, lettera c) del Decreto. In tema di incentivi per gli impianti appartenenti alle Comunità energetiche occorre evidenziare inoltre che: i) per questa tipologia di impianti, “l’incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria” (articolo 8 comma 1 lettera b) del Decreto); ii) “ai fini del calcolo dell’energia condivisa, rileva solamente la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità” (articolo 31 comma 2 lettera a) del Decreto; iii) gli impianti facenti parte di configurazioni di autoconsumo collettivo o comunità energetiche potranno anche accedere al meccanismo di incentivazione di asta al ribasso, come disciplinato dall’articolo 6 del Decreto (articolo 6, comma 1, lettera i).

9 Secondo quanto previsto dall’articolo 8 del Decreto, i nuovi meccanismi di incentivazione per le comunità energetiche saranno disciplinati da un nuovo decreto del Ministero dello Sviluppo economico (MiSe) – da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto – con il quale verranno individuate anche “le modalità di transizione e raccordo fra il vecchio e il nuovo regime, al fine di garantire la tutela degli investimenti avviati” (articolo 8, comma 3 del Decreto).

10 Articolo 8, comma 2 del Decreto. Il decreto 16 Settembre 2020 del MiSe disciplina l’“individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell’articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020”.

11Articolo 9, comma 3 del Decreto.

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ii. Iter autorizzativi

(articoli 18-19 e 22)

Il Decreto ha introdotto anche delle novità in tema di procedure autorizzative per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, in un’ottica di semplificazione dei suddetti procedimenti. In particolare:

  • viene modificato l’articolo 4, comma 2 del d.lgs. 11 marzo 2011 n. 28 (che elenca tutte le possibili procedure autorizzative per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili), con l’introduzione della dichiarazione di inizio lavori asseverata (c.d. “DILA”)12;
  • è previsto l’aggiornamento delle Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili di cui all’articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 a seguito dell’entrata in vigore della disciplina statale e regionale per l’individuazione di superfici e aree idonee di cui all’articolo 20 del Decreto 13;
  • è prevista l’istituzione, mediante decreto ministeriale da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, di una piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze per l’avvio degli iter autorizzativi, che verrà gestita dal GSE14;
  • è prevista l’adozione, sempre mediante decreto ministeriale da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, di modelli unici per la presentazione delle procedure di autorizzazione15.

12 Articolo 18, comma 2 del Decreto: “I regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili sono regolati, secondo un criterio di proporzionalità da:

  1. comunicazione relativa alle attività in edilizia libera;
  2. dichiarazione di inizio lavori asseverata;
  3. procedura abilitativa semplificata;
  4. autorizzazione unica”.

13 Articolo 18, comma 3 del Decreto.

14 Articolo 19, comma 1 del Decreto.

15 Articolo 19, comma 3 del Decreto.

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iii. Superfici e aree idonee

(articoli 20 e 21)

In merito all’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili il Decreto prevede che:

  • entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, verranno adottati uno o più decreti da parte del Ministro per la Transizione Ecologica, con cui verranno stabiliti i principi e i criteri per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee16. Fino all’adozione dei suddetti decreti, sono considerate aree idonee17:
  1. i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo del 3 marzo 2011 n. 28;
  2. le aree dei siti oggetto di bonifica individuati ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152;
  3. le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.

A tal proposito, il Decreto stabilisce inoltre che,nelle more dell’individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione 18.

  • entro ulteriori 180 giorni dall’adozione dei suddetti decreti, le Regioni dovranno individuare con legge le aree idonee, conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti medesimi19;
  • entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto verrà istituita presso il GSE – sempre mediante decreto ministeriale – una piattaforma digitale di supporto, al fine di facilitare le Regioni e le Province autonome nell’individuazione delle aree idonee e nell’attività di monitoraggio20;
  • qualora l’impianto per cui è richiesta la procedura autorizzativa si trovi in area idonea, i termini delle procedure autorizzative saranno ridotti di un terzo21 e l’autorità competente in materia paesaggistica si esprimerà con parere obbligatorio non vincolante22.

16 Articolo 20, comma 1 del Decreto.

17 Articolo 20, comma 8 del Decreto

18 Articolo 20, comma 6 del Decreto e Articolo 23, comma 5 del Decreto

19 Articolo 20, comma 4 del Decreto. È interessante peraltro quanto disposto dall’articolo 20, comma 7 del Decreto ove si prevede che “le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”.

20 Articolo 21, comma 1 del Decreto. L’obiettivo principale di tale piattaforma è “di includere tutte le informazioni e gli strumenti necessari alla Regioni e Province autonome per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio, anche in relazione alle infrastrutture già realizzate e presenti nonché in relazione a quelle autorizzate e in corso di autorizzazione, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici e delle aree”.

21 Articolo 22, comma 1, lettera b) del Decreto.

22 Articolo 22, comma 1, lettera a) del Decreto.

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iv. Comunità Energetiche

(articoli 31 e 32)

Rispetto alla disciplina transitoria di cui all’articolo 42 bis del d.l. n. 162 del 30 dicembre 2019 (il c.d. “Decreto Milleproroghe”)23, il Decreto prevede le seguenti novità:

  • estensione a 1 MW della potenza massima dell’impianto facente parte di una comunità energetica24;
  • estensione della partecipazione a comunità energetiche ad utenze connesse alla medesima cabina primaria25;
  • esclusione dalle comunità energetiche per le imprese la cui partecipazione a queste configurazioni costituisce attività commerciale o industriale principale26;
  • l’energia autoprodotta e non autoconsumata può essere venduta tramite accordi di compravendita27;
  • i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l’energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio28;
  • gli impianti per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità devono essere entrati in esercizio dopo l’entrata in vigore del Decreto29;è tuttavia prevista la possibilità di adesione alle comunità energetiche anche ad impianti già esistenti, per una misura non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità30;
  • la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all’utilizzo da parte dei membri e può assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio, promuovendo anche interventi integrati di domotica e di efficienza energetica31.

23 A decorrere dall’entrata in vigore del Decreto, la disciplina applicabile in tema di Comunità Energetiche sarà quindi quella prevista nel Decreto stesso e nei successivi provvedimenti attuativi, mentre non si applicherà più la disciplina transitoria prevista all’articolo 42bis del Decreto Milleproroghe. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, l’ARERA adotterà i provvedimenti necessari a garantire l’attuazione delle disposizioni del Capo I, Titolo IV (relativo alle Comunità Energetiche e all’Autoconsumo collettivo) (v. Articolo 32, comma 3 del Decreto).

24 Articolo 5, comma 4 e articolo 8, comma 1, lettera a) del Decreto.

25 Articolo 8, comma 1, lettera b) e articolo 31, comma 2, lettera c) Decreto: “l’energia può essere condivisa nell’ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l’accesso agli incentivi”.

26 Articolo 31 comma 1 lettera c) Decreto. Prima tale esclusione, secondo quanto disposto dall’articolo 42 bis, comma 3 lettera b) del d.l. n. 162 del 30 dicembre 2019, riguardava più soggetti ossia “persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali”.

27 Articolo 31, comma 2, lettera b) del Decreto. Secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) del Decreto, per accordo di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili si “intende il “contratto con il quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili direttamente da un produttore di energia elettrica”.

28 Articolo 31, comma 2, lettera c) del Decreto.

29 Articolo 31, comma 2, lettera d) del Decreto.

30 Articolo 31, comma 2, lettera d) del Decreto.

31 Articolo 31, comma 2, lettera f) del Decreto.

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v. Biometano

(articolo 11 e articolo 24)

Alcune novità interessanti sono state introdotte con riferimento agli impianti alimentati a biometano; in particolare:

  • il biometano verrà incentivato secondo una specifica tariffa che verrà definita con decreto del Ministro per la transizione ecologica entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto32; peraltro, al produttore di biometano sarà garantito il medesimo livello di incentivazione sia per l’utilizzo nel settore dei trasporti, sia per gli altri usi, inclusi quelli per la produzione di energia elettrica o termica in impianti di cogenerazione industriale33;
  • a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto, è abrogato l’articolo 21 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 recante la disciplina in tema di “incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale34;
  • è introdotta una disciplina di semplificazione del procedimento autorizzativo e delle opere infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano. In particolare, viene apportata una sostanziale modifica dell’articolo 8-bis del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 (che riguarda il regime autorizzatorio in tema di biometano)35, prevedendo che, per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica (ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all’esercizio degli impianti) si utilizza:
  1. la PAS per “i nuovi impianti di capacità produttiva, come definita ai sensi dell’articolo 21, comma 236, non superiore a 500 standard metri cubi/ora”37;
  2. una “comunicazione all’autorità competente per gli “interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione qualora le modifiche siano non sostanziali”38 ;
  3. l’Autorizzazione Unica, negli altri casi.

Milano, 21 dicembre 2021.

Avv. Pinella Altiero
Pinella.altiero@lexia.it

Dott. Andrea Zecchini
Andrea.zecchini@lexia.it



32 Articolo 11, comma 1 del Decreto.

33 Articolo 11, comma 1 del Decreto.

34 Articolo 11, comma 5 del Decreto.

35 Articolo 24 del Decreto.

36 Il riferimento è all’articolo 21 comma 6 del D.lgs. 28/2011.

37 Articolo 24, comma 1, lettera b) del Decreto.

38 Articolo 24, comma 1, lettera c) del Decreto. Inoltre, secondo quanto previsto dal comma 1 bis dell’articolo 8 bis del d.lgs. 28/2011 – così come introdotto dall’articolo 24, comma 1, lettera e) del Decreto – le modifiche si considerano non sostanziali “se, rispetto alla situazione esistente, non determinano un incremento delle emissioni in atmosfera e se il sito interessato non è ampliato più del 25 per cento in termini di superficie occupata. Nel caso di modifiche sostanziali, l’interessato invia all’autorità competente la domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1 e i termini procedimentali per il rilascio della nuova autorizzazione sono ridotti della metà, fermo restando che il provvedimento finale dovrà esplicitare la quantità in termini di peso e la tipologia di materiale destinata esclusivamente alla produzione di biometano”.


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