Illegittimità costituzionale delle norme che introducono divieti assoluti di installazione di impianti in zone agricole e norme derogatorie rispetto al modello di procedura di autorizzazione unica di cui all’art. 12 d.lgs. 387/2003

Con Sentenza n. 177/2021 la Corte Costituzionale, accogliendo il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2 e 3 della Legge della Regione Toscana del 7 agosto 2020, n. 72.

La citata norma aveva apportato infatti delle modifiche all’art. 9 della Legge Regionale 11/2011, recante “Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia”, introducendo tre nuovi commi (comma 1 bis, comma 1 ter e comma 1 quater).

I. In ordine alla disposizione di cui al comma 1 bis, che aveva introdotto un limite massimo di potenza pari a 8 KW per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree rurali, la Corte ha rilevato un conflitto tra la suddetta norma e la disciplina dettata dall’art. 12, comma 7 D.Lgs. 387/2003, che prevede la possibilità d’installazione degli impianti nelle aree rurali a determinate condizioni e dalle Linee Guida, par. 17.1. e 17.2, che prevedono la facoltà per le Regioni di introdurre delle limitazioni alla predetta facoltà osservando un determinato iter procedimentale.

In particolare, le Linee Guida prescrivono che le eventuali limitazioni all’installazione di impianti in determinate aree, come le aree agricole, possono essere imposte unicamente con l’atto di pianificazione regionale così come disciplinato dal par. 17.1 delle Linee Guida, adottato a seguito di apposita istruttoria; iter che nel caso di specie non è stato osservato. La Corte ha peraltro precisato che l’atto di pianificazione non deve essere uno strumento teso ad introdurre un impedimento assoluto all’installazione degli impianti fotovoltaici, bensì una valutazione di primo livello che impone di verificare la realizzabilità degli stessi caso per caso.

Non è dunque ammissibile, secondo quanto statuito dalla Corte, una norma, di carattere generale volta all’introduzione di vincoli generali non previsti dalla legislazione statale, in quanto una simile previsione “sfugge alla possibilità di bilanciamento in concreto degli interessi, che il legislatore affida al procedimento amministrativo”.

II. La Consulta ha inoltre dichiarato illegittima la novella di cui al comma 1 ter, che aveva subordinato il rilascio dell’Autorizzazione Unica per l’installazione di impianti superiori a 1000 KW alla “previa intesa con il comune e i comuni interessati dall’impianto”.

Secondo la Corte, tale previsione si pone in contrasto con il modello del procedimento unico dettato dall’art. 12 comma 4 D.Lgs. 387/2003 che, stabilendo il previo espletamento della conferenza di servizi, prevede già uno strumento per la concentrazione di tutti gli apporti amministrativi e, pertanto, risponde a logiche di semplificazione e di razionalizzazione.

III. Infine, è stato giudicato costituzionalmente illegittima anche la previsione di cui al comma 1 ter dell’art. 9 della Legge Regionale 11/2011, che aveva esteso l’applicazione della novella di cui ai commi precedenti anche ai procedimenti in corso.

pinella.altiero@lexia.it

giuseppe.dalessio@lexia.it


0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *