Protezione dell’ambiente e realizzazione di impianti fotovoltaici

Con la sentenza n. 2983/2021 il Consiglio di Stato, rigettando l’appello proposto dal MIBACT contro un provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato dalla Regione Lazio per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, ha sancito i seguenti principi:

i) ai fini dell’autorizzazione di impianti FER, l’operazione di bilanciamento che la p.a. è tenuta a svolgere non è soltanto tra la tutela dell’ambiente e l’interesse imprenditoriale del privato, in quanto la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è un’attività di interesse pubblico che contribuisce essa stessa alla salvaguardia degli interessi ambientali e, indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici;

ii) in assenza di vincoli espressi, l’Autorità procedente non è gravata da un particolare onere motivazionale per superare il parere negativo espresso dal Mibact, anche perché il giudizio di prevalenza che le Regioni sono chiamate a esprimere deve tenere conto dell’interesse pubblico “alla realizzazione degli impianti FER“;

iii) la normativa statale consente la realizzazione di impianti FER in area agricola, attribuendo alle Regioni solo il potere di individuare – sulla base di specifici presupposti – le aree non idonee; in mancanza di tale previa individuazione, la valutazione va fatta caso per caso in concreto, nell’ambito del procedimento unico volto al rilascio dell’autorizzazione

Pinella Altiero_ Giuseppe Andrea D’Alessio

Lexia Energy Team


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